Fonte: http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/662/Stalking

Che differenze ci sono tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti?

Lo stalking si manifesta prevalentemente al di fuori dei rapporti di convivenza e non si concretizza (almeno non subito o comunque non per forza) in un maltrattamento fisico della vittima ma esclusivamente psicologico. 

Che differenze ci sono tra il reato di stalking e quello di molestie o minacce?

Perché sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori è necessario il ripetersi di una condotta di minaccia o di molestia. Le condotte, inoltre, debbono produrre l’effetto di provocare disagi psichici (un perdurante e grave stato di ansia o di paura) ovvero timore per la propria incolumità e quella delle persone care o ancora un’alterazione delle proprie abitudini di vita. Quindi lo stalking è caratterizzato da una certa abitualità dei comportamenti di minaccia e di molestia e, a differenza del reato di minaccia provoca un grave e perdurante stato di ansia o di paura o un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto. 

Cosa si intende per “perdurante e grave stato di ansia o di paura”?

Il concetto di “perdurante e grave stato di ansia o di paura” non fa riferimento ad uno stato patologico, che debba essere accertato clinicamente quasi fosse una malattia, appunto, ma a conseguenze sullo stato d’animo della persona offesa: si pensi al sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione per gli atti persecutori subiti. Tali conseguenze devono essere concretamente accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano il risultato di una vessazione continuata che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto.

Gli atti persecutori commessi prima dell’entrata in vigore della legge sullo stalking sono punibili?

In linea di massima no, perché nel momento in cui sono stati commessi, il reato di stalking non era ancora stato introdotto nel nostro codice penale. Tuttavia, essendo il reato di stalking un reato abituale, la consumazione dell’ultima delle ripetute condotte di molestia e minaccia determina l’effettiva realizzazione del reato. Di conseguenza, anche nel caso in cui le condotte persecutorie risultino essere state consumate solo in parte dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 11/2009 (cioè dopo il 25 febbraio 2009), troverà comunque applicazione la fattispecie di cui all’articolo 612-bis codice penale.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa?

Sì. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. Ma il reato resta procedibile d’ufficio, quindi anche in assenza di querela, quando è commesso nei confronti di un minore o di una persona disabile.

Quali sono le pene previste per il reato di stalking?

E’ previsto il carcere, da 6 mesi a 4 anni. Questa pena viene aumentata se gli atti persecutori sono commessi dal coniuge legalmente separato o divorziato, o comunque da una persona che sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva. La pena è aumentata, fino alla metà, anche quando gli atti persecutori siano commessi nei confronti di un minore, di una donna incinta o di una persona disabile, oppure quando il reato sia stato commesso con l‘uso di armi o da persona camuffata nell’aspetto.

Sono previste delle misure cautelari per il reato di stalking?

Sì. A chi è sottoposto ad indagine per il reato di stalking è possibile applicare la custodia cautelare in carcere. Tuttavia, da poco è stata introdotta una nuova misura a tutela della vittima del reato di stalking, che consiste nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Con il provvedimento che dispone tale divieto, il Giudice ordina all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati o di mantenere una distanza determinata dai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il Giudice può anche prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa, da persone conviventi con questa o legate da relazione affettiva o può prescrivere di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o da tali persone.

Print Friendly, PDF & Email